Nel caso di specie una
dipendente aveva citato il suo datore sia per le continue e reiterate parole
grossolane nei suoi confronti, nonché per la scelta del superiore di privarla
della scrivania e dell’armadio, trasferendola in un open space insieme agli
altri dipendenti.
In primo e secondo grado la ricorrente si era vista negare il risarcimento
per mobbing: per i giudici i fatti non erano provati e poi, a loro parere, le
vessazioni erano durate sei mesi, un tempo considerato insufficiente ai fini
della configurabilità del mobbing.
Chiarisce la Cassazione, in
favore della ricorrente, che "se è vero che il mobbing non può
realizzarsi attraverso una condotta istantanea, è anche vero che un periodo
di sei mesi è più che sufficiente per integrare l'idoneità lesiva della
condotta nel tempo. Né ad escludere la responsabilità del datore, quando
(come nella specie) il mobbing provenga da un dipendente posto in posizione
di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, può bastare un mero - tardivo
- "intervento pacificatore", non seguito da concrete misure e da
vigilanza ed anzi potenzialmente disarmato di fronte ad un'aperta violazione
delle rassicurazioni date dal presunto "mobbizante".
Secondo i supremi giudici la
Corte d'appello non avrebbe poi considerato diversi elementi coinvolti nella
vicenda mentre fattispecie come quella del mobbing richiedono che anche
singoli elementi specifici del fatto siano oggetto di una valutazione
approfondita.
La Corte ha inoltre modo di confermare orientamenti pregressi riguardo alla
condotta mobbizzante, richiedendo, per la configurabilità, la protrazione dell’azione
nel tempo attraverso una pluralità di atti di carattere illecito permanente
con una volontà diretta alla persecuzione ed all'emarginazione del dipendente
e con conseguente lesione, attuata sul piano professionale o sessuale o
morale o psicologico o fisico.
Non si tratterebbe quindi di singoli atti illegittimi ma di una condotta
sorretta dallo specifico intento lesivo di un collega o superiore verso un
altro.
Vige comunque la responsabilità del datore per atti posti in essere anche da
un altro dipendente: ciò in quanto risponderebbe di colpevole inerzia nella
rimozione del fatto lesivo in base all’art. 2049.