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 Quesiti - Faq

Lavoro e Previdenza

 

 Indennità sostitutiva per ferie non godute

 

  Quando è possibile il pagamento dell’indennità per ferie non godute?

 

 

 Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 è necessario distinguere i periodi di ferie maturati prima del 29 aprile 2003 da quelli maturati successivamente a tale data e soggetti alla disciplina del D. Lgs. citato.

Nel primo caso è possibile procedere alla c.d. monetizzazione delle ferie residue.

Nel secondo caso il l’art. 10 D. Lgs. n. 66/2003 prevede il riconoscimento di  un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane e in relazione a tale periodo minimo vieta il pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto.

Di conseguenza per i periodi di ferie maturati successivamente al 29 aprile 2003 è possibile la “monetizzazione” delle ferie solo per i giorni eccedenti il periodo minimo di 4 settimane o per quelli residui al momento della cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno.