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Con
l’entrata in vigore del D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 è necessario distinguere i
periodi di ferie maturati prima del 29 aprile 2003 da quelli maturati
successivamente a tale data e soggetti alla disciplina del D. Lgs. citato.
Nel
primo caso è possibile procedere alla c.d. monetizzazione delle ferie residue.
Nel
secondo caso il l’art. 10 D. Lgs. n. 66/2003 prevede il riconoscimento di un periodo annuale di ferie retribuite non
inferiore a 4 settimane e in relazione a tale periodo minimo vieta il pagamento
dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione
del rapporto.
Di
conseguenza per i periodi di ferie maturati successivamente al 29 aprile 2003 è
possibile la “monetizzazione” delle ferie solo per i giorni eccedenti il
periodo minimo di 4 settimane o per quelli residui al momento della cessazione
del rapporto di lavoro in corso d’anno.
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