|
Sono un giovane
impiegato dell'ufficio del personale di una società, e fra i miei compiti c'è
anche quello di curare la gestione dei procedimenti disciplinari. Non possiedo
una formazione giuridica ma so che la contestazione deve essere effettuata
tempestivamente. Vorrei sapere cosa si deve intendere per tempestiva
contestazione, se esiste una norma che individua precisi limiti temporali alla
tempestività?
da Michele R. - BO
|
|
Il principio della tempestività non è esplicitato da nessuna
norma di legge, ma è il frutto di anni di elaborazioni di dottrina e
giurisprudenza, secondo cui l'inerzia del datore di lavoro, a fronte
dell'avvenuta conoscenza di una mancanza ascrivibile al lavoratore, comporta la
decadenza di questo dall'esercizio del potere disciplinare. Si è peraltro
sostenuto che la mancanza di tempestività potrà essere rilevata sia con
riferimento alla contestazione, che alla comunicazione della sanzione, che
all'esecuzione della sanzione irrogata.
E' stato, inoltre rilevato che la mancanza di tempestività in uno dei momenti
della procedura disciplinare assume rilevanza anche in relazione alla
violazione dei principi generali di correttezza e buona fede che sottendono
alla relazione contrattuale.
Tale ultima affermazione deriva dalla circostanza per cui l'inerzia del datore
di lavoro nella definizione del procedimento disciplinare potrebbe ingenerare
nel lavoratore una situazione di incertezza circa la propria posizione. Queste
sono, in estrema sintesi, le ragioni addotte in dottrina e giurisprudenza per
giustificare la necessità dell'immediatezza nell'elevare la contestazione
disciplinare.
Non essendoci un termine che definisca la tempestività, questa andrà valutata
in modo «relativo», tenendo conto di vari fattori tra cui:
(i) le circostanze del caso concreto. Si dovrà, quindi, tenere conto delle
dimensioni aziendali (è, infatti, abbastanza naturale che maggiori sono le
dimensioni aziendali, maggiore sarà il tempo con cui si ha conoscenza del fatto);
(ii) il tipo di mancanza (è del tutto evidente, infatti, che accertare il
verificarsi di una colluttazione in azienda ha tempi completamente diversi
rispetto all'accertamento di illeciti operati nel settore della contabilità
dove potrebbe essere necessario, proprio in ragione della complessità delle
indagini, disporre di un maggior tempo).
In conclusione, quindi, se è pur vero che non sussiste una norma tale da
individuare un parametro oggettivo della tempestività è vero che sulla base dei
principi sopra descritti è possibile oggettivizzare tale principio.
di Francesco Rotondi (Ipsoa)
|