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 Quesiti - Faq

Lavoro e Previdenza

Tempestività nella contestazione disciplinare

 

 

  Sono un giovane impiegato dell'ufficio del personale di una società, e fra i miei compiti c'è anche quello di curare la gestione dei procedimenti disciplinari. Non possiedo una formazione giuridica ma so che la contestazione deve essere effettuata tempestivamente. Vorrei sapere cosa si deve intendere per tempestiva contestazione, se esiste una norma che individua precisi limiti temporali alla tempestività?

da Michele R. - BO

 

 Il principio della tempestività non è esplicitato da nessuna norma di legge, ma è il frutto di anni di elaborazioni di dottrina e giurisprudenza, secondo cui l'inerzia del datore di lavoro, a fronte dell'avvenuta conoscenza di una mancanza ascrivibile al lavoratore, comporta la decadenza di questo dall'esercizio del potere disciplinare. Si è peraltro sostenuto che la mancanza di tempestività potrà essere rilevata sia con riferimento alla contestazione, che alla comunicazione della sanzione, che all'esecuzione della sanzione irrogata.
E' stato, inoltre rilevato che la mancanza di tempestività in uno dei momenti della procedura disciplinare assume rilevanza anche in relazione alla violazione dei principi generali di correttezza e buona fede che sottendono alla relazione contrattuale.
Tale ultima affermazione deriva dalla circostanza per cui l'inerzia del datore di lavoro nella definizione del procedimento disciplinare potrebbe ingenerare nel lavoratore una situazione di incertezza circa la propria posizione. Queste sono, in estrema sintesi, le ragioni addotte in dottrina e giurisprudenza per giustificare la necessità dell'immediatezza nell'elevare la contestazione disciplinare.
Non essendoci un termine che definisca la tempestività, questa andrà valutata in modo «relativo», tenendo conto di vari fattori tra cui:
(i) le circostanze del caso concreto. Si dovrà, quindi, tenere conto delle dimensioni aziendali (è, infatti, abbastanza naturale che maggiori sono le dimensioni aziendali, maggiore sarà il tempo con cui si ha conoscenza del fatto);
(ii) il tipo di mancanza (è del tutto evidente, infatti, che accertare il verificarsi di una colluttazione in azienda ha tempi completamente diversi rispetto all'accertamento di illeciti operati nel settore della contabilità dove potrebbe essere necessario, proprio in ragione della complessità delle indagini, disporre di un maggior tempo).
In conclusione, quindi, se è pur vero che non sussiste una norma tale da individuare un parametro oggettivo della tempestività è vero che sulla base dei principi sopra descritti è possibile oggettivizzare tale principio.

di Francesco Rotondi (Ipsoa)