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Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto dei Lavoratori (L.
n. 300/1970), i dipendenti hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in
cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante
l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue retribuite.
La legge dunque prevede un diritto d'assemblea, rinviando per le modalità
d'esercizio del medesimo alla contrattazione collettiva, anche di secondo
livello. In merito alla individuazione dei soggetti legittimati a partecipare
all'assemblea, lo Statuto dei Lavoratori fa espressamente riferimento ai
lavoratori e (previo preavviso) ai dirigenti esterni del sindacato.
Analoga disciplina è contenuta nel contratto collettivo per l'industria
metalmeccanica. Peraltro, partendo dal presupposto che l'assemblea costituisca
una riunione di soggetti accomunati dalla convergenza dei rispettivi interessi,
la partecipazione del datore di lavoro (anche mediante un proprio
rappresentante) è generalmente esclusa, ad eccezione del caso in cui lo
stesso datore di lavoro sia stato espressamente invitato a partecipare alla
riunione. Pertanto, nel caso di specie, deve escludersi l'esistenza di un suo
diritto a partecipare all'assemblea dei lavoratori, salvo il caso in cui la sua
partecipazione venga espressamente richiesta dagli organizzatori
dell'assemblea.
di Luca Failla (Ipsoa – 31/3/06)
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