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Secondo
quanto previsto dall’art. 1 del D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, il datore di
lavoro può fare utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato a fronte
di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il
termine apposto al contratto e le ragioni che ne giustificano il ricorso devono
risultare da atto scritto.
È
vietato il ricorso al lavoro a termine per sostituire lavoratori in sciopero o se
l’azienda non ha effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del
D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (ipotesi ulteriori sono previste in caso di
licenziamenti collettivi o cassa integrazione guadagni).
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