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In
primo luogo è necessario evidenziare come, ai fini della determinazione dei
requisiti di anzianità contributiva, il calcolo viene effettuato con
riferimento alle settimane effettivamente lavorate e ad ogni settimana di
lavoro corrisponde una settimana ai fini del diritto alla pensione solo qualora
la retribuzione settimanale sia superiore al 40% dell’importo mensile del
trattamento minimo di pensione.
Di
conseguenza, per vedersi riconosciute ai fini pensionistici , ad esempio, 52
settimane in un anno (numero massimo di settimane accreditabili per ogni anno
solare) è necessario avere svolto attività lavorativa per almeno un giorno ogni
settimana e aver percepito una retribuzione settimanale, per l’anno 2005, di
almeno 168,20 €.
Tutto
ciò premesso, si deve rilevare come nel caso di part-time verticale e ciclico
non vengono accreditate ai fini pensionistici tutte quelle settimane in cui non
viene svolta attività lavorativa. In questo caso il lavoratore può solo
procedere al riscatto delle settimane non coperte, in quanto non lavorate,
versando la relativa contribuzione.
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