Gazzetta ufficiale n. L 014 del 20/01/1998 pag. 0009 - 0014
DIRETTIVA 97/81/CE DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1997 relativa all'accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo (n. 14) sulla
politica sociale del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 4, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
(1) considerando che, sulla base del protocollo (n. 14) sulla politica
sociale, gli Stati membri, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord (qui di seguito denominati «Stati membri»), desiderosi di
attuare la Carta sociale del 1989 hanno convenuto un accordo sulla politica
sociale;
(2) considerando che le parti sociali, in forza dell'articolo 4, paragrafo 2
dell'accordo sulla politica sociale, possono richiedere congiuntamente che gli
accordi a livello comunitario siano attuati in base a una decisione del
Consiglio, su proposta della Commissione;
(3) considerando che il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori stabilisce tra l'altro che «la realizzazione del
mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di
lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il
ravvicinamento di tali condizioni, soprattutto per quanto riguarda le forme di
lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo
determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e il lavoro
stagionale»;
(4) considerando che il Consiglio non ha deliberato sulla proposta di
direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le
distorsioni di concorrenza (1), né sulla modifica a tale proposta (2), né sulla
proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto
riguarda le condizioni di lavoro (3);
(5) considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno
sottolineato la necessità di provvedimenti per promuovere l'occupazione e la
parità di opportunità tra donne e uomini e hanno richiamato l'esigenza di
adottare misure volte ad incrementare l'intensità occupazionale della crescita,
in particolare mediante un'organizzazione più flessibile del lavoro, che
risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della
competitività;
(6) considerando che la Commissione, in ottemperanza all'articolo 3 paragrafo
2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali sul
possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa alla flessibilità
dell'orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori;
(7) considerando che la Commissione, convinta a seguito di tale consultazione
che un'azione comunitaria era opportuna, ha nuovamente consultato le parti
sociali sul contenuto della proposta in questione, ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 3 di detto accordo;
(8) considerando che le organizzazioni intercategoriali a carattere generale
[Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro
(UNICE), Centro europeo dell'impresa pubblica (CCEP), Confederazione europea dei
sindacati (CES)] hanno informato la Commissione, con lettera congiunta del 19
giugno 1996, che intendevano avviare il procedimento previsto all'articolo 4
dell'accordo sulla politica sociale; che esse hanno chiesto alla Commissione,
con lettera congiunta del 12 marzo 1997, un periodo supplementare di tre mesi;
che la Commissione ha concesso tale periodo;
(9) considerando che il 6 giugno 1997 dette organizzazioni intercategoriali
hanno concluso un accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e che esse hanno
trasmesso alla Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data
attuazione a tale accordo quadro, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2
dell'accordo sulla politica sociale;
(10) considerando che il Consiglio, nella sua risoluzione del 6 dicembre 1994
relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell'Unione europea:
contributo alla convergenza economica e sociale dell'Unione (4), ha invitato le
parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere convenzioni, in quanto
sono di norma più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali;
(11) considerando che le parti firmatarie hanno inteso concludere un accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale enunciante i principi generali e le
prescrizioni minime in materia di lavoro a tempo parziale; che esse hanno
espresso la volontà di stabilire un quadro generale per l'eliminazione delle
discriminazioni verso i lavoratori a tempo parziale e di contribuire allo
sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale su basi accettabili sia ai
datori di lavoro che ai lavoratori;
(12) considerando che le parti sociali hanno voluto attribuire particolare
attenzione al lavoro a tempo parziale, pur dichiarando di voler di esaminare
l'esigenza di accordi analoghi per altre forme di lavoro;
(13) considerando che nelle conclusioni del Consiglio europeo di Amsterdam i
Capi di Stato e di governo dell'Unione europea si sono vivamente rallegrati
dell'accordo concluso dalle parti sociali in materia di lavoro a tempo
parziale;
(14) considerando che l'atto appropriato per l'attuazione dell'accordo quadro
è costituito dalla direttiva del Consiglio ai sensi dell'articolo 189 del
trattato; che tale atto vincola gli Stati membri per quanto riguarda il
risultato da raggiungere, ma lascia alle autorità nazionali la scelta della
forma e dei mezzi;
(15) considerando che gli obiettivi della presente direttiva non possono
essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque
essere meglio realizzati a livello comunitario, ai sensi dei principi di
sussidiarietà e di proporzionalità enunciati nell'articolo 3 B del trattato; che
la presente direttiva non eccede quanto è necessario per raggiungere tali
obiettivi;
(16) considerando che, per quanto riguarda i termini impiegati nell'accordo
quadro e non precisamente definiti in materia specifica, la presente direttiva
lascia agli Stati membri il compito di definirli in conformità del diritto e/o
delle prassi nazionali, come nel caso di altre direttive adottate in materia
sociale che adoperano termini simili, a condizione che le definizioni rispettino
il contenuto dell'accordo quadro;
(17) considerando che la Commissione ha elaborato la sua proposta di
direttiva del Consiglio, conformemente alle proprie comunicazioni del 14
dicembre 1993 sull'attuazione del protocollo sulla politica sociale e del 18
settembre 1996 sull'andamento e sul futuro del dialogo sociale a livello
comunitario, tenendo conto del carattere rappresentativo delle parti contraenti
e della legalità di ciascuna clausola dell'accordo quadro;
(18) considerando che la Commissione ha elaborato la propria proposta di
direttiva in ottemperanza all'articolo 2, paragrafo 2 dell'accordo sulla
politica sociale, il quale prevede che la legislazione in campo sociale «evita
d'imporre obblighi amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la
creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese»;
(19) considerando che la Commissione, in linea con la sua comunicazione del
14 dicembre 1993 riguardante l'attuazione del protocollo (n. 14) sulla politica
sociale, ha informato il Parlamento europeo sottoponendogli il testo della sua
proposta di direttiva contenente l'accordo quadro;
(20) considerando che la Commissione ha inoltre informato il Comitato
economico e sociale;
(21) considerando che la clausola 6, paragrafo 1 dell'accordo quadro dispone
che gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre
disposizioni più favorevoli;
(22) considerando che la clausola 6, paragrafo 2 dell'accordo quadro dispone
che l'attuazione della presente direttiva non può giustificare alcun regresso
rispetto alla situazione vigente in ciascuno Stato membro;
(23) considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali
dei lavoratori riconosce l'importanza della lotta contro tutte le forme di
discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul colore, sulla
razza, sulle opinioni e sulle credenze;
(24) considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione
europea afferma che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono
garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto
comunitario;
(25) considerando che gli Stati membri possono affidare alle parti sociali,
su loro richiesta congiunta, l'attuazione della presente direttiva a condizione
che essi prendano tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di
garantire i risultati prestabiliti dalla stessa;
(26) considerando che l'attuazione dell'accordo quadro concorre alla
realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dell'accordo sulla politica
sociale,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La presente direttiva è intesa ad attuare l'accordo quadro sul lavoro a tempo
parziale concluso il 6 giugno 1997 tra le organizzazioni intercategoriali a
carattere generale (UNICE, CEEP e CES) riportato nell'allegato.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva al più tardi il 20 gennaio 2000 o procurano che entro tale data le
parti sociali mettano in atto le disposizioni necessarie mediante accordi; gli
Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre
in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad
un anno, ove sia necessario in considerazione di difficoltà particolari o
dell'attuazione mediante contratto collettivo.
Essi devono informare immediatamente la Commissione di tali circostanze.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma,
queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un
siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni
essenziali di diritto interno che essi hanno adottato o adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU C 224 dell'8. 9. 1990, pag. 6.
(2) GU C 305 del 5. 12. 1990, pag. 8.
(3) GU C 224 dell'8. 9. 1990, pag. 4.
(4) GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 6.
ALLEGATO
UNIONE DELLE CONFEDERAZIONI DELL'INDUSTRIA E DEI DATORI DI LAVORO DELL'EUROPA
CONFEDERAZIONE EUROPEA DEI SINDACATI CENTRO EUROPEO DELLE IMPRESE A
PARTECIPAZIONE STATALE
ACCORDO QUADRO SUL LAVORO A TEMPO PARZIALE
Preambolo
Il presente accordo quadro è un contributo alla strategia globale europea per
l'occupazione. Il lavoro a tempo parziale ha avuto, negli ultimi anni,
importanti effetti sull'occupazione. Pertanto, le parti firmatarie del presente
accordo hanno dedicato un'attenzione particolare a questa forma di lavoro. Le
parti hanno intenzione di prendere in considerazione la necessità di ricercare
accordi analoghi per altre forme di lavoro flessibili.
Riconoscendo la diversità delle situazioni nei diversi Stati membri e
riconoscendo che il lavoro a tempo parziale è caratteristico dell'occupazione in
certi settori ed attività, il presente accordo enuncia principi generali e
prescrizioni minime relative al part-time. Esso rappresenta la volontà delle
parti sociali di definire un quadro generale per l'eliminazione delle
discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo parziale e per contribuire
allo sviluppo delle possibilità di lavoro a tempo parziale, su basi che siano
accettabili sia per i datori di lavoro, sia per i lavoratori.
Il presente accordo riguarda le condizioni di lavoro dei lavoratori a tempo
parziale, riconoscendo che le questioni relative ai regimi legali di sicurezza
sociale rinviano alle decisioni degli Stati membri. Nel quadro del principio di
non-discriminazione, le parti firmatarie hanno tenuto conto della dichiarazione
sull'occupazione del Consiglio europeo di Dublino del dicembre 1996,
dichiarazione nella quale il Consiglio sottolineava, tra l'altro, la necessità
di rendere i sistemi di sicurezza sociale più favorevoli all'occupazione,
sviluppando «sistemi di protezione sociale capaci di adattarsi ai nuovi modelli
di lavoro e di offrire una tutela sociale appropriata alle persone assunte nel
quadro di queste nuove forme di lavoro». Le parti firmatarie ritengono che tale
dichiarazione debba essere resa operativa.
La CES, l'UNICE e il CEEP chiedono alla Commissione di sottomettere il
presente accordo quadro al Consiglio, affinché questi, mediante una decisione,
renda vincolanti queste prescrizioni negli Stati membri che hanno aderito
all'accordo sulla politica sociale annesso al protocollo sulla politica sociale
annesso al trattato che istituisce la Comunità europea.
Le parti firmatarie del presente accordo domandano che la Commissione, nella
sua proposta finalizzata all'attuazione del presente accordo, chieda agli Stati
membri che adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla decisione del Consiglio al più tardi due anni
dopo l'adozione della decisione o di assicurarsi (1) che le parti sociali
mettano in essere le disposizioni necessarie attraverso un accordo prima della
fine del periodo indicato. Gli Stati membri possono, per tener conto, se
necessario, di difficoltà particolari o di un'attuazione mediante contratto
collettivo, disporre al massimo di un anno supplementare per conformarsi alla
presente disposizione.
Senza pregiudizio per il ruolo dei tribunali nazionali e della Corte di
giustizia, le parti firmatarie del presente accordo chiedono che ogni questione
relativa all'interpretazione del presente accordo a livello europeo venga
rimessa in primo luogo a loro da parte della Commissione perché possano fornire
il loro parere.
Considerazioni generali
1. Visto l'accordo sulla politica sociale annesso al protocollo (n. 14) sulla
politica sociale annesso al trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 2;
2. considerando che l'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica
sociale prevede che gli accordi conclusi a livello comunitario siano messi in
atto, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, attraverso una decisione
del Consiglio su proposta della Commissione;
3. considerando che la Commissione, nel suo secondo documento di
consultazione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e la sicurezza dei
lavoratori ha annunciato la sua intenzione di proporre una misura comunitaria
giuridicamente vincolante;
4. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno
sottolineato la necessità di promuovere l'occupazione e le pari opportunità tra
donne e uomini e hanno auspicato l'assunzione di misure che abbiano come
obiettivo un «aumento dell'intensità occupazionale della crescita, in
particolare attraverso un'organizzazione del lavoro più flessibile che risponda
tanto agli auspici dei lavoratori quanto alle esigenze della concorrenza»;
5. considerando che le parti firmatarie del presente accordo attribuiscono
importanza alle misure che facilitino l'accesso al tempo parziale per uomini e
donne che si preparano alla pensione, che vogliono conciliare vita professionale
e familiare e approfittare delle possibilità di istruzione e formazione per
migliorare le loro competenze e le loro carriere, nell'interesse reciproco di
datori di lavoro e lavoratori e secondo modalità che favoriscano lo sviluppo
delle imprese;
6. considerando che il presente accordo rinvia agli Stati membri e alle parti
sociali la definizione delle modalità di applicazione di tali principi generali,
delle prescrizioni minime e delle disposizioni ivi contenute, al fine di tener
conto della situazione in ogni Stato membro;
7. considerando che il presente accordo prende in conto la necessità di
rispondere alle esigenze della politica sociale, di favorire la competitività
dell'economia della Comunità e di evitare l'imposizione di vincoli
amministrativi, finanziari e giuridici che impediscano la creazione e lo
sviluppo delle piccole e medie imprese;
8. considerando che le parti sociali si trovano nella posizione migliore per
trovare soluzioni corrispondenti ai bisogni dei datori di lavoro e dei
lavoratori e che, di conseguenza, deve essere loro assegnato un ruolo centrale
nell'attuazione e nell'applicazione del presente accordo,
LE PARTI FIRMATARIE HANNO CONCLUSO IL PRESENTE ACCORDO:
Clausola 1: Oggetto
Il presente accordo quadro ha per oggetto:
a) di assicurare la soppressione delle discriminazioni nei confronti dei
lavoratori a tempo parziale e di migliorare la qualità del lavoro a tempo
parziale;
b) di facilitare lo sviluppo del lavoro a tempo parziale su base volontaria e
di contribuire all'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro in modo da
tener conto dei bisogni degli imprenditori e dei lavoratori.
Clausola 2: Campo di applicazione
1. Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo parziale che hanno un
contratto o un rapporto di lavoro definito per legge, contratto collettivo o in
base alle prassi in vigore in ogni Stato membro.
2. Gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla
legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, e/o le parti sociali a
livello appropriato conformemente alle prassi nazionali relative alle relazioni
industriali, possono, per ragioni obiettive, escludere totalmente o parzialmente
dalle disposizioni del presente accordo i lavoratori a tempo parziale che
lavorano su base occasionale. Queste esclusioni dovrebbero essere riesaminate
periodicamente al fine di stabilire se le ragioni obiettive che le hanno
determinate rimangono valide.
Clausola 3: Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
1) «lavoratore a tempo parziale», il lavoratore il cui orario di lavoro
normale, calcolato su base settimanale o in media su un periodo di impiego che
può andare fino ad un anno, è inferiore a quello di un lavoratore a tempo pieno
comparabile;
2) «lavoratore a tempo pieno comparabile», il lavoratore a tempo pieno dello
stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di contratto o di rapporto di lavoro
e un lavoro/occupazione identico o simile, tenendo conto di altre considerazioni
che possono includere l'anzianità e le qualifiche/competenze.
Qualora non esistesse nessun lavoratore a tempo pieno comparabile nello
stesso stabilimento, il paragone si effettuerebbe con riferimento al contratto
collettivo applicabile o, in assenza di contratto collettivo applicabile,
conformemente alla legge, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali.
Clausola 4: Principio di non-discriminazione
1. Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo
parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai
lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo
parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni
obiettive.
2. Dove opportuno, si applica il principio «pro rata temporis».
3. Le modalità di applicazione della presente clausola sono definite dagli
Stati membri e/o dalle parti sociali, tenuto conto della legislazione europea e
delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali.
4. Quando ragioni obiettive lo giustificano, gli Stati membri, dopo aver
consultato le parti sociali conformemente alla legge, ai contratti collettivi o
alle prassi nazionali, e/o le parti sociali possono, se del caso, subordinare
l'accesso a condizioni di impiego particolari ad un periodo di anzianità, ad una
durata del lavoro o a condizioni salariali. I criteri di accesso dei lavoratori
a tempo parziale a condizioni di impiego particolari dovrebbero essere
riesaminati periodicamente tenendo conto del principio di non-discriminazione
previsto alla clausola 4.1.
Clausola 5: Possibilità di lavoro a tempo parziale
1. Nel quadro della clausola 1 del presente accordo e del principio di
non-discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo
pieno:
a) gli Stati membri, dopo aver consultato le parti sociali conformemente alla
legge o alle prassi nazionali, dovrebbero identificare ed esaminare gli ostacoli
di natura giuridica o amministrativa che possono limitare le possibilità di
lavoro a tempo parziale e, se del caso, eliminarli;
b) le parti sociali, agendo nel quadro delle loro competenze a delle
procedure previste nei contratti collettivi, dovrebbero identificare ed
esaminare gli ostacoli che possono limitare le possibilità di lavoro a tempo
parziale e, se del caso, eliminarli.
2. Il rifiuto di un lavoratore di essere trasferito da un lavoro a tempo
pieno ad uno a tempo parziale, o viceversa, non dovrebbe, in quanto tale,
costituire motivo valido per il licenziamento, senza pregiudizio per la
possibilità di procedere, conformemente alle leggi, ai contratti collettivi e
alle prassi nazionali, a licenziamenti per altre ragioni, come quelle che
possono risultare da necessità di funzionamento dello stabilimento
considerato.
3. Per quanto possibile, i datori di lavoro dovrebbero prendere in
considerazione:
a) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo pieno ad un lavoro a
tempo parziale che si renda disponibile nello stabilimento;
b) le domande di trasferimento dei lavoratori a tempo parziale ad un lavoro a
tempo pieno o di aumento dell'orario, se tale opportunità si presenta;
c) la diffusione in tempo utile di informazioni sui posti a tempo parziale e
a tempo pieno disponibili nello stabilimento, in modo da facilitare il
trasferimento da un lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale e
viceversa;
d) le misure finalizzate a facilitare l'accesso al lavoro a tempo parziale a
tutti i livelli dell'impresa, ivi comprese le posizioni qualificate e con
responsabilità direzionali, e nei casi appropriati, le misure finalizzate a
facilitare l'accesso dei lavoratori a tempo parziale alla formazione
professionale per favorire carriera e mobilità professionale;
e) la diffusione, agli organismi esistenti rappresentanti i lavoratori, di
informazioni adeguate sul lavoro a tempo parziale nell'impresa.
Clausola 6: Disposizioni per l'attuazione
1. Gli Stati membri e/o le parti sociali possono mantenere o introdurre
disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste nel presente accordo.
2. L'attuazione delle disposizioni del presente accordo non costituisce
giustificazione valida per ridurre il livello generale di protezione dei
lavoratori nell'ambito coperto dal presente accordo e ciò senza pregiudizio per
il diritto degli Stati membri e/o le parti sociali di sviluppare, tenuto conto
dell'evoluzione della situazione, disposizioni legislative, normative o
contrattuali differenti, e senza pregiudizio per l'applicazione della clausola
5.1 purché il principio di non-discriminazione contemplato alla clausola 4.1 sia
rispettato.
3. Il presente accordo non reca pregiudizio al diritto delle parti sociali di
concludere, a livello appropriato, ivi compreso il livello europeo, contratti
che adattino e/o integrino le sue disposizioni in modo da tener conto dei
bisogni specifici delle parti sociali interessate.
4. Il presente accordo non reca pregiudizio alle disposizioni comunitarie più
specifiche, in particolare a quelle relative alla parità di trattamento o alle
pari opportunità uomo/donna.
5. La prevenzione e la composizione di controversie e ricorsi che derivino
dall'applicazione del presente accordo saranno affrontate conformemente alla
legge, ai contratti collettivi e alle prassi nazionali.
6. Se una delle parti ne fa richiesta, le parti firmatarie rivedranno il
presente accordo cinque anni dopo la data della decisione del Consiglio.
(1) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 dell'accordo sulla politica sociale
del trattato che istituisce la Comunità europea. |